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TRUST - Affidamento Fiduciario ‘Il dopo di noi….’

2026-05-08 20:00

Famiglie in rete

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TRUST - Affidamento Fiduciario ‘Il dopo di noi….’

Abbiamo approfondito l'affidamento fiduciario, come modalitá per dare stabilitá economica ai nostri cari nel 'dopo di noi'

<…che deve partire mentre noi ci siamo ancora


 

A molti di voi sara’ venuto in mente:

<Cosa posso fare per assicurare un futuro abitativo o addirittura economico, a mio/a figlio/a,  a mio/a marito/moglie, fratello/sorella, compagna/compagno, quando non ci saro’ piu’, senza che questo bene patrimoniale venga sperperato?  

Affidando a qualcuno anche la gestione day by day  e in controllo su un eventuale Piano Terapeutico?>. 

A questo tema si affianca il problema della soluzione abitativa e del lavoro, temi da affrontare in altri settori come Co-Housing e inseriti nel Progetto di Vita ad personam.

In passato ci si e’ affidati a Parenti o Amici (Amministratore di Sostegno oppure Tutore).

Tali figure potrebbero ancora essere <utili> per la gestione del day by day 

(Piano Terapeutico, Rapporti con i Servizi, etc.etc,), gestione Badante, rapporti con Commercialista, etc., ma con importanza secondaria. Sembra che tra tutti gli strumenti legali a disposizione, ad esempio riguardo di un bene immobile, (diritto di abitazione, usufrutto, nuda proprietà, comodato d'uso, ecc. ) il TRUST sia il piu’ indicato. 

Il Trust e’ considerato e menzionato come strumento di gestione dei fondi, anche nella Legge 112 del Giugno 2016 che  da’ <Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare>, fondi che vengono erogati in base alla presentazione di un <Progetto di Vita>.

Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, è un contratto in base al quale una persona trasferisce dei beni a un altro soggetto che li amministra a favore di terzi, entro limiti e condizioni predefinite. 

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente quattro.


 

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SOGGETTI


 1.DISPONENTE

Colui che promuove/istituisce il trust e che mette <sul piatto> i beni. 

Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust, detto settlor. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc). Anche il controllo sull'operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata,


 2.TRUSTEE (FIDUCIARIO)

Il disponente intesta beni mobili e immobili all'amministratore, il quale ha il potere- dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. 

l fiduciario, detto anche trustee, può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del disponente, o anche una persona giuridica come ad esempio un Fondo Pensione, una Fondazione, un’Associazione. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del fiduciari e, in caso di pluralità di fiduciari, i modi di soluzione delle controversie.


  3.BENEFICIARIO

Il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: "i miei nipoti e pronipoti"; "i poveri del villaggio X"; "i minatori del pozzo n. 14").


 4.GUARDIANO

Persona fisica, professionista di fiducia del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal fiduciario ed, eventualmente, di supplenza del trustee.

SCOPI


 Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:


 Protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". 

Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust.

Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool ecc.).


 Riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. 'opachi' (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all'estero in attività di ingegneria fiscale).


 Tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;


 Beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;


 Forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassoni;

 

Vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l'uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato.


 Per quanto riguarda i nostri desiderata, lo scopo piu’ interessante e’:

Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari.


 

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Simulazione Economica


 Prima di ‘tuffarsi’ in un progetto del genere, e’ bene preparare una simulazione economica che dia un risultato positivo alla fine del periodo previsto di validita’ del Trust, inserendo Patrimonio, Guadagni, Spese, Tasse, etc.etc.

Può anche essere non economico conferire i beni in trust ma può essere concretamente necessario. 

L’importante è che l’esistenza del trust sia sostenibile per la prevedibile esistenza delle persone che ne beneficiano. 

Si può anche considerare che non sia necessario spogliarsi dei propri beni in vita, poiché il trust può essere anche costituito per testamento, oppure può essere costituito in vita e gli apporti stabiliti per testamento. 

In ogni caso, è prudente costituire trust che, se prevedono l’attribuzione di beni nel corso della vita dei disponenti, dia la possibilita’ di revocare I conferimenti

Il calcolo del VAN (NPV) puo’ dare un’idea dell’economicita’ e della robustezza del progetto.

Rappresenta la somma dei flussi di cassa futuri attualizzati generati da un investimento, meno l’investimento iniziale. In altre parole misura quanto un progetto crea (o distrugge)  valore in termini di moneta attuale


 

Conclusioni e Raccomandazioni

1) E’ necessario calcolare con una buona approssimazione se vale la pena “spogliarsi” dei nostri bene e cederli ad un amministratore (Trustee), in altre parole il bilancio finale tra spese/costi di gestione e redditi/valori dei beni dovrebbe essere in positivo per non lasciare problemi economici in eredita’ ai nostri cari, ma anche se non economico, conferire i beni in trust puo’ essere concretamente necessario.

2) Il Trustee diventa proprietario ma entro i limiti prestabiliti dalle regole, in base alle quali, ad esempio, non può vendere un bene senza la controfirma del Guardiano.

3) Il Beneficiario può invocare la quota di legittima ereditaria con una "Azione di Riduzione", ma i lunghi tempi lo farebbero sicuramente desistere.

4) I beni sono nettamente separati dal patrimonio del Trustee non rientrando nel regime patrimoniale e, di conseguenza, della successione.

5) In ogni caso gli eventuali creditori di un Trustee non possono agire sul debitore mettendo le mani sul fondo. 

6) Anche chi avanza pretese rispetto al Disponente non può ”intaccare” il fondo, visto che non dispone più del suo patrimonio, tranne in alcuni casi di revocatoria ordinaria e fallimentare.

7) Il Trust e’ considerato e menzionato come strumento di gestione dei fondi (che dovrebbero essere messi a disposizione dal Governo), anche nella Legge 112 del Giugno 2016 che  da’ <Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare>. I fondi vengono erogati in base alla presentazione di un Progetto di Vita.

8) Sarebbe opportuno selezionare Trustee e Guardiano tra persone fidate, altrimenti bisogna affidarsi a professionisti e quindi a cottimo.

9) E proporre alternative ai nominativi in caso di decesso, impossibilita’ a svolgere il ruolo, etc., cercando di non creare conflitto di interessi

10) In teoria la nostra Associazione potrebbe farsi carico del ruolo di Guardiano, mentre per quello di Trustee potremmo diventare una Fondazione

11) In questa maniera si ridurrebbero i costi di gestione. Questo vale anche per un AdS (Piano Terapeutico, etc.) fidato e magari un Commercialista (Dichiarazione Redditi, Tributi, etc,) di famiglia.

12) Per Assistenza a Domicilio (Medica/Psichiatrica) e Badante, invece dobbiamo rivolgerci a professionisti

13) E’ da ricordare che non e’ necessario essere <certificati> per partire con un Progetto di Vita e inizializzare un Trust. Cio’ e’ necessario per accedere ai fondi statali. Ma spesso non possiamo aspettare che la macchina statale ci dia supporto.

14) Forse vale la pena iniziare anche gia’ da ora, che siamo in vita, non solo a pensare a, ma a rendere attivo un sistema del genere in modo da valutarne l’efficienza e lasciando l’ amministrazione della nostra e della loro vita, ad altri.

 

Se volete approfondire il tema riguardo costi di gestione, tassazione, omologie con sistema giuridico italiano, etc,etc.. andate al seguente link  dove troverete una presentazione organica ed esaustiva.


 

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